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17/06/2022  - Corte Edu Di Giorgio c. Italia del 16 giugno 2022. Ancora una condanna per incapacità dello Stato italiano di tutelare le vittime di reati di violenza di genere e domestica.
La Corte Edu condanna nuovamente, a distanza di pochi giorni da Landi c. Italia del 7 aprile 2022, l’Italia per l’incapacità di offrire un’adeguata tutela alle donne vittime di violenza di genere e domestica. La decisione della Corte di Strasburgo impegna ancora di più la Procura della Repubblica e la polizia giudiziaria del circondario ad assicurare adeguata tutela alle vittime di violenza domestica e di genere, a partire dall’immediata capacità di non confondere la lite domestica (o il conflitto) con la violenza (anche psicologica), come ricordato dalla Corte europea (sentenza che si allega) e anche di recente dalla Corte di cassazione (sent. n. S.C. sent. n. 19847/2022 che si allega).

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Francesco Menditto

Significative le espressioni della Corte edu contenute nella sentenza 16 giugno 2022 per cui :
- ... nel trattamento giurisdizionale dei casi di violenza contro le donne, spetti alle autorità nazionali tenere conto della situazione di precarietà e di particolare vulnerabilità, morale, fisica e/o materiale, della vittima e di valutare la situazione di conseguenza, il prima possibile;
- La Corte insiste ancora una volta sulla speciale diligenza richiesta nel trattare le denunce di violenza domestica e ritiene che le specificità degli atti di violenza domestica riconosciute nel preambolo della Convenzione di Istanbul (paragrafi40-43sopra) devono essere presi in considerazione nell'ambito delle procedure interne ;
- In considerazione della gestione da parte delle autorità delle denunce di violenza domestica del ricorrente, inclusa la loro incapacità di indagare efficacemente su accuse credibili di maltrattamento e di garantire che l'autore sia perseguito e punito, l'indagine sulle accuse di maltrattamento, in attesa di troppo a lungo, essendo privo di efficacia – la Corte ritiene che lo Stato sia venuto meno al suo dovere di indagare sui maltrattamenti subiti dalla ricorrente [e dai suoi figli] e che anche il modo in cui le autorità nazionali hanno condotto il procedimento penale nella presente causa riflette la passività giudiziaria e non si può dire che soddisfi i requisiti dell'articolo 3 della Convenzione (si veda, mutatis mutandis, W. c. Slovenia, n. 24125/06, §§ 66-70, 23 gennaio 2014, P. Mc 49669/07, §§ 65-66, 24 gennaio 2012, e MC e AC, sopra citate, §§ 120-125).

Sulla differenza tra conflitto e violenza, ricorda testualmente la corte di cassazione con la sentenza n. 19847/2022 che annulla una sentenza di assoluzione che confondeva le liti con le violenze: “….Ciò è avvenuto nonostante nei reati di violenza domestica, e più in generale di violenza di genere, la prova – come noto - sia di regola costituita dalla testimonianza della persona offesa, visto che le condotte vessatorie si sviluppano in un contesto chiuso, cui spesso nessuno assiste, bastando quindi un’agevole attività di accertamento e interpretazione delle dinamiche della relazione tra autore e vittima, al fine di individuarne la disparità (economica, psicologica, sociale, culturale, fisica, ecc.), ivi inscrivendovi, se ve ne sono, singoli episodi costituenti di per sé reati. Se si opera questo esame, anche rappresentando la personalità e i modelli comportamentali riguardanti i ruoli di genere e familiari dei protagonisti, si evita di confondere il delitto di maltrattamenti con le liti familiari, lì dove vi sono i primi quando emerge un rapporto di gerarchia e di potere, dunque di sopraffazione di un soggetto su un altro; mentre vi sono le seconde quando le parti sono in posizione paritaria e simmetrica. Alcuni criteri per cogliere la differenza sono, ad esempio, che vi siano o meno l’accettazione del punto di vista dell’altro; che si ripeta o meno, con modalità prestabilite, la soccombenza sempre dello stesso soggetto; che vi sia la sensazione di paura solo di uno dei due”.


SC 19847 2022 - formato PDF (513Kb)
AFFAIRE DE GIORGI c. ITALIE - formato PDF (275Kb)

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