Certificati


Certificato dei carichi pendenti
DOVE

 

I certificati dei carichi pendenti possono essere richiesti,indipendentemente dal luogo di nascita e dalla residenza anagrafica a qualsiasi Ufficio
Locale del Casellario Giudiziale , il quale tuttavia rilascia un certificato che riporta solo i procedimenti in corso iscritti nella Procura dalla quale l’ Ufficio Locale appartiene.
Per i minorenni, la domanda va presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale, se il minore non ha compiuto 16 anni, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma (via dei Bresciani, 32-Roma) che ha competenza sui minorenni residenti nel territorio del Lazio.

Per i minorenni, la domanda va presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale se il minore non ha compiuto 16 anni, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma (via dei Bresciani, 32-Roma) che ha competenza sui minorenni residenti nel territorio del Lazio.

A Tivoli l'ufficio locale del Casellario Giudiziale si trova presso il Palazzo di Giustizia in Via Antonio del Re, 24.

 

INFORMAZIONI GENERALI

Certificato dei carichi pendenti: riporta l’indicazione di eventuali procedimenti penali in corso, nei quali il richiedente abbia assunto la qualità di imputato, come previsto dall'art. 27 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario.

Si ricorda che tutti i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio. 

Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 i fatti e le qualità personali oggetto del certificato carichi pendenti possono essere autocertificati dall'interessato in sostituzione del certificato emesso dall'ufficio Locale del Casellario Giudiziale. Vi invitiamo a consultare la scheda relativa all'autocertificazione per verificare se sussistono le condizioni per ricorrere all'autocertificazione.

Ulteriori dettagli o aggiornamenti possono essere consultati sull'apposita pagina nel sito del Ministero della Giustizia.  

ESENZIONE DIRITTI E BOLLI

Il Certificato è esente da bollo nei casi di richiesta per uso:
-   beneficenza ( Art. 8 Tab. all. B al D.P.R. 642/72);
-   borse di studio (Art. 11 Tab. all. B al D.P.R. 642/72);
-   decorazioni INAIL    (D .P. 29.12.46 n. 757);
-   immigrazione / emigrazione (Art. 18 all. B al D.P.R. 642/72);
-   iscrizione liste di collocamento (Art. 9 all. B al D.P.R. 642/72);
-   leva militare (Art. 2 all. B al D.P.R. 642/72);
-   partecipazione a concorsi presso Pubbl. Amm.ne (Art. 5 L.. 370/88);
-   Pensioni (Art. 9 all. B al D.P.R. 642/72).
Il Certificato è esente da diritti e bollo nei casi di richiesta per uso:
- adozioni speciali ( Art. 82 Legge 184/83);
- controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza (art. 10 legge 11/8/73 n. 533).

A CHI RIVOLGERSI

La Procura della Repubblica di Tivoli è competente territorialmente per i comuni elencati al seguente indirizzo verifica qui.

A Tivoli l'ufficio locale del Casellario Giudiziale si trova presso il Palazzo di Giustizia.

Se il richiedente è minorenne il certificato è rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

A ROMA la Procura per i Minorenni si trova in via Triboniano.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Tutti i certificati si richiedono compilando una domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale - Ufficio Locale del Casellario Giudiziale; alla domanda dovranno essere allegati la fotocopia del documento d'identità non scaduto del richiedente e le marche da bollo necessarie.

Per i certificati dei carichi pendenti:

    • 1 marca da bollo da € 3.92 per diritti di cancelleria;

      in caso di richiesta d’urgenza aggiungere una seconda marca da € 3.92 per diritto d’urgenza;

 

  • 1 marca da da bollo € 16,00;

 

  • Per uso adozione non è richiesta la marca da bollo per i diritti di cancelleria. è invece prevista quella d'urgenza.

La richiesta può essere consegnata da persona delegata dall’interessato, il quale dovrà comunque firmare personalmente l’istanza e l’atto di delega, come previsto dai modelli predisposti.

Se la richiesta viene inoltrata per posta occorrono, oltre alle marche da bollo:

  • fotocopia di documento di identità non scaduto;
  • busta già affrancata e riportante l’indirizzo del richiedente, che l’ufficio utilizzerà per la spedizione di quanto richiesto.

Per gli interdetti, la domanda può essere presentata dal tutore che deve esibire il decreto di nomina.

La persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato; in mancanza del documento dell’interessato la domanda dovrà essere presentata con le formalità indicate nella circolare 3/03 Cas lett. C.

I cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono esibire il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo.

L’ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).

TERMINI PER IL RILASCIO

 

Rilascio in giornata se vengono consegnate le due marche da € 3.92 oppure una da € 7.84, oppure dopo tre giorni lavorativi se e’ stata consegnata solo una marca da € 3.92, possono essere rilasciati con urgenza non più di cinque certificati per persona.

 

AVVISO

Si comunica che le procedure di certificazione effettuate sul SIC sono state adeguate alle disposizioni di cui all'art. 40 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445, come modificato dall'art. 15, comma 1, lettera a)  della L. 12 novembre 2011, n. 183. 

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2012,  ai sensi del comma 02  nei certificati  del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciati all'interessato verrà apposta, a pena di nullità, la seguente dicitura:

 

« A partire dal 1° gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi ».

 Il comma 01, difatti, precisa che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle  dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445.

 

05 GIUGNO 2012 -  AVVISO -
 
Oggetto:  modifica della dicitura apposta nei certificati rilasciati all'interessato in materia di immigrazione. 
 
Si comunica che la dicitura che compare in calce ai certificati del casellario rilasciati all’interessato  è stata  integrata come segue:
 
Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e circolare del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministero dell'Interno n. 3/2012)”.

 

VALIDITA' CERTIFICATI

Il certificato ha una validità di 6 mesi dal rilascio.