Certificati


Certificato penale del Casellario Giudiziale
Scheda aggiornata al 16/04/2020
DOVE

A causa delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 (Coronavirus), l'accesso agli sportelli nonché il rilascio di attestazioni e certificati non avverranno con le ordinarie modalità, ma secondo la regolamentazione stabilita nell'ordine di servizio per il personale amministrativo n. 5/2020 del 23 marzo 2020 i cui termini sono stati prorogati dal successivo ODS n.7/2020. Entrambi i provvedimenti sono consultabili nella sezione News della Home Page di questo sito, unitamente ad un breve riepilogo degli orari di apertura e dei servizi erogati.

 

I certificati del Casellario Giudiziale (generale, penale, civile, per minori, visura, sanzioni amministrative, certificato "antipedofilia") possono essere richiesti a qualsiasi Ufficio Locale del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente.

Per i minorenni, la domanda va presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale se il minore non ha compiuto 16 anni.

A Tivoli l'ufficio locale del Casellario Giudiziale si trova presso il Palazzo di Giustizia in Via Antonio del Re, 24.

 

INFORMAZIONI GENERALI

Il certificato Penale riporta le iscrizioni del casellario giudiziale riferite ad un determinato soggetto, così come previsto dagli artt. 3 e 25 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario.

Si ricorda che tutti i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio

Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 i fatti e le qualità personali oggetto del certificato penale possono essere autocertificati dall'interessato in sostituzione del certificato emesso dall'ufficio Locale del Casellario Giudiziale. Vi invitiamo a consultare la scheda relativa all'autocertificazione per verificare se sussistono le condizioni per ricorrere all'autocertificazione.

Ulteriori dettagli o aggiornamenti possono essere consultati sull'apposita pagina nel sito del Ministero della Giustizia.  

ESENZIONE DIRITTI E BOLLI


Il Certificato è esente da bollo nei casi di richiesta per uso:
-   beneficenza ( Art. 8 Tab. all. B al D.P.R. 642/72);
-   borse di studio (Art. 11 Tab. all. B al D.P.R. 642/72);
-   decorazioni INAIL    (D .P. 29.12.46 n. 757);
-   immigrazione / emigrazione (Art. 18 all. B al D.P.R. 642/72);
-   iscrizione liste di collocamento (Art. 9 all. B al D.P.R. 642/72);
-   leva militare (Art. 2 all. B al D.P.R. 642/72);
-   partecipazione a concorsi presso Pubbl. Amm.ne (Art. 5 L.. 370/88);
-   Pensioni (Art. 9 all. B al D.P.R. 642/72).
Il Certificato è esente da diritti e bollo nei casi di richiesta per uso:
- adozioni speciali ( Art. 82 Legge 184/83);
- controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza (art. 10 legge 11/8/73 n. 533).

 

CERTIFICATO USO CANDIDATURA

L'art. 1  comma  14 della  legge 9 gennaio 2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica  amministrazione, nonche' in  materia  di  prescrizione  del  reato  e  in  materia  di trasparenza dei partiti e movimenti politici"   - G.U. 13 del 16/01/2019  in vigore dal 31/01/2019 - prevede che <<entro il  quattordicesimo  giorno  antecedente  la  data  delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle  relative a comuni con meno  di  15.000  abitanti,  i  partiti  e  i  movimenti politici, nonche' le liste di cui al comma 11, primo  periodo,  hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito  dai  loro  candidati  e  il  relativo   certificato   penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre 90  giorni  prima della  data  fissata  per  la  consultazione  elettorale.... Nel caso in cui il certificato penale sia  richiesto  da coloro che intendono candidarsi alle  elezioni, per  le  quali  sono  stati  convocati  i  comizi  elettorali, dichiarando contestualmente,  sotto  la  propria  responsabilita'  ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R.  445/2000 che la  richiesta  di  tali  certificati  e'  finalizzata  a  rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto  dovuti  ai pubblici uffici sono ridotti della meta'. >>

Pertanto, i candidati  devono rivolgersi all'Ufficio del Casellario Giudiziale  e richiedere il proprio certificato penale, allegando apposita  dichiarazione  sostitutiva [vedi moduli]

COSTO:   gli importi di bolli e diritti sono ridotti alla meta’, quindi è necessaria:

- una marca da € 8,00 + una da € 1,96 se il certificato è richiesto senza urgenza;

- una marca da € 11,92 se urgente.

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Tutti i certificati si richiedono compilando una domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale - Ufficio Locale del Casellario Giudiziale; alla domanda dovranno essere allegati la fotocopia del documento d'identità non scaduto del richiedente e le marche da bollo necessarie. Per il certificato Penale: 1 marca da bollo da € 7,84 o due marche da € 3.92 per le richieste urgenti, con ritiro del certificato in giornata; 1 marca da bollo da € 3.92 se il ritiro avviene dopo 3 giorni lavorativi. 1 marca da da bollo € 16,00 La richiesta può essere consegnata da persona delegata dall'interessato, il quale dovrà comunque firmare personalmente l'istanza e l'atto di delega, come previsto dai modelli predisposti. Se la richiesta viene inoltrata per posta occorrono, oltre alla marcha da bollo da € 16,00 ed una marca da bollo da € 3.92: fotocopia di documento di identità non scaduto; busta già affrancata e riportante l'indirizzo del richiedente, che l'ufficio utilizzerà per la spedizione di quanto richiesto. Per i minorenni, la domanda può essere presentata dal genitore esercente la patria potestà e, per gli interdetti, dal tutore che deve esibire il decreto di nomina. La persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato; in mancanza del documento dell'interessato la domanda dovrà essere presentata con le formalità indicate nella circolare 3/03 Cas lett. C. I cittadini non appartenenti all'Unione Europea devono esibire il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo. L'ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).

TERMINI PER IL RILASCIO

 

 

Rilascio nello stesso giorno della richiesta:

  • certificato penale urgente, possono essere rilasciati con urgenza non più di cinque certificati per persona.

Rilascio dopo tre giorni lavorativi dalla richiesta:

  • certificato penale non urgente

 

AVVISO

Si comunica che le procedure di certificazione effettuate sul SIC sono state adeguate alle disposizioni di cui all'art. 40 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445, come modificato dall'art. 15, comma 1, lettera a)  della L. 12 novembre 2011, n. 183. 

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2012,  ai sensi del comma 02  nei certificati  del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciati all'interessato verrà apposta, a pena di nullità, la seguente dicitura:

 

« A partire dal 1° gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi ».

 Il comma 01, difatti, precisa che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle  dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445.

 

05 GIUGNO 2012 -  AVVISO -
 
Oggetto:  modifica della dicitura apposta nei certificati rilasciati all'interessato in materia di immigrazione. 
 
Si comunica che la dicitura che compare in calce ai certificati del casellario rilasciati all’interessato  è stata  integrata come segue:
 
Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e circolare del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministero dell'Interno n. 3/2012)”.

 

VALIDITA' CERTIFICATI

Il certificato ha una validità di 6 mesi dal rilascio.