A seguito di istanza presentata con le modalità di seguito indicate, sarà possibile ottenere il rilascio di attestazione contenente le informazioni relative alle iscrizioni nel Registro delle notizie di reato, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 335, co. 3 e 3-bis, c.p.p.
Tale articolo recita:
“1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.”
Il rilascio delle informazioni potrà avvenire secondo modalità semplificata (informazioni orali) oppure modalità completa (attestazione scritta).
Per la regolamentazione completa consultare la “Circolare 335 a privati - estratto del 02 settembre 2019” presente nella sezione “Moduli”.
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