Liquidazione spese di giustizia


LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA
Informazioni generali

Nel corso dell’attività della Procura capita spesso che si faccia ricorso ai servizi offerti da soggetti come consulenti tecnici, società che offrono servizi di intercettazione telefonica, interpreti, traduttori, custodi di veicoli sottoposti a sequestro. Il termine “liquidazione delle spese di giustizia” è riferito appunto ai compensi e alle indennità spettanti a questi soggetti, i quali devono essere ovviamente liquidati dal Magistrato presso il quale si svolge il procedimento.
Completata l'attività, l'interessato presenta un'istanza di liquidazione o, per i servizi di intercettazione, la fattura presso l'Ufficio Spese di Giustizia che provvederà alla sua presa in carico e all'invio al Magistrato che ha conferito l'incarico, in modo da ricevere il compenso dovuto.

Si informano tutti gli utenti dell'applicativo Siamm ARSPG che è stato attivato per gli utenti esterni al programma un sistema che permette ai beneficiari di inviare per via telematica le istanze di pagamento.

Il Sistema Web "Liquidazioni Spese di Giustizia", raggiungibile dal sito www.giustizia.it/servizi on-line/liquidazioni spese di giustizia, è stato realizzato per consentire agli utenti beneficiari di pagamenti in materia di Spese Anticipate dall'Erario di predisporre ed inviare le singole istanze di liquidazione in un contesto informatizzato che dialoga telematicamente con il sistema Siamm – ARSPG.

Successivamente all’inoltro per via telematica, l’istanza dovrà pervenire anche in forma cartacea all’Ufficio: l’inoltro potrà avvenire o a mezzo posta o mediante deposito agli sportelli dell’Ufficio Spese di Giustizia.

Normativa

D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

D.M. 30 maggio 2002.

Chi può richiederlo

La richiesta può essere effettuata a pena di decadenza:

- entro 100 giorni dal compimento delle operazioni (deposito della consulenza).

 

Casi particolari

Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale, spetta una indennità per la custodia e conservazione. L’indennità per la custodia è determinata sulla base delle tariffe contenute nel Decreto Ministero della Giustizia n° 265 del 2/9/2006.

Documentazione richiesta

La liquidazione delle spese di giustizia avviene dietro presentazione di apposita istanza da parte del prestatore entro i termini previsti dal TU dal compimento delle operazioni. In tale istanza dovranno essere inclusi, secondo il modello predisposto:

-          I dati anagrafici, fiscali e bancari del richiedente nonché i recapiti telefonici e telematici

-          Il numero del procedimento penale ed il Magistrato assegnatario

-          La somma richiesta

-          L’ammontare delle spese autorizzate e sostenute

All’istanza dovranno anche essere allegati:

-          Fotocopia del documento d’identità in corso di validità dell’richiedente

-          Fotocopia del codice fiscale del richiedente

-          Documentazione relativa alle spese autorizzate e sostenute: fatture, ricevute fiscali, ecc.

Documentazione beneficiari CUSTODI

Al fine velocizzare ulteriormente tutta la procedura della liquidazione è necessario allegare all’istanza:

  • copia del verbale di sequestro;
  • decreto di restituzione del magistrato;
  • verbale di notifica del decreto di restituzione;
  • dichiarazione di avvenuto ritiro del mezzo;
  • ricevuta di inoltro via web dell’istanza.

Attraverso il sito web, raggiungibile nel modo prima indicato, il beneficiario potrà conoscere lo stato dell’istanza.

Le fatture (da emettere dietro richiesta dell’Ufficio Spese di Giustizia), come le istanze, potranno essere trasmesse o a mezzo posta o mediante deposito agli sportelli dell’Ufficio Spese di Giustizia.

Documentazione beneficiari PG

Al fine velocizzare ulteriormente tutta la procedura della liquidazione è necessario allegare all’istanza di liquidazione:

  • copia del provvedimento (nominativo) che dispone la missione;
  • copia dell’atto di P.G. compiuto (oscurato nelle parti non necessarie ai fini della liquidazione);
  • eventuali giustificativi di spesa;
  • ricevuta di inoltro via web dell’istanza.

Attraverso il sito web, raggiungibile nel modo prima indicato, il beneficiario potrà conoscere lo stato dell’istanza.

Documentazione beneficiari CTU

Al fine velocizzare ulteriormente tutta la procedura della liquidazione è necessario allegare all’istanza di liquidazione:

  • copia del decreto di nomina e del verbale di conferimento dell’incarico;
  • eventuali richieste di proroga e relativo provvedimento di autorizzazione;
  • eventuali giustificativi di spesa;
  • ricevuta di inoltro via web dell’istanza.

Attraverso il sito web, raggiungibile nel modo prima indicato, il beneficiario potrà conoscere lo stato dell’istanza.

Le fatture (da emettere dietro richiesta dell’Ufficio Spese di Giustizia), come le istanze, potranno essere trasmesse o a mezzo posta o mediante deposito agli sportelli dell’Ufficio Spese di Giustizia.

Documentazione beneficiari GESTORI

Al fine velocizzare ulteriormente tutta la procedura della liquidazione è necessario allegare all’istanza di liquidazione:

  • copia del decreto di intercettazione/acquisizione tabulati/localizzazione;
  • copia della comunicazione dell’eventuale decreto di revoca;
  • ricevuta di inoltro via web dell’istanza.

Attraverso il sito web, raggiungibile nel modo prima indicato, il beneficiario potrà conoscere lo stato dell’istanza.