Certificati


Certificato generale del Casellario Giudiziale
DOVE

 

I certificati del Casellario Giudiziale (generale, penale, civile, per minori, visura, sanzioni amministrative, certificato "antipedofilia") possono essere richiesti a qualsiasi Ufficio Locale del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente.

Per i minorenni, la domanda va presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale se il minore non ha compiuto 16 anni.

A Tivoli l'ufficio locale del Casellario Giudiziale si trova presso il Palazzo di Giustizia in Via Antonio del Re, 24.

 

INFORMAZIONI GENERALI

Il certificato Generale del casellario giudiziale riporta tutti i provvedimenti risultanti a carico del richiedente, previsti dagli artt. 3 e 24 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario, in materia penale, civile e amministrativa (riassume i certificati penale e civile).

Si ricorda che i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio

Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 i fatti e le qualità personali oggetto del certificato generale possono essere autocertificati dall'interessato in sostituzione del certificato emesso dall'ufficio Locale del Casellario Giudiziale. Vi invitiamo a consultare la scheda relativa all'autocertificazione per verificare se sussistono le condizioni per ricorrere all'autocertificazione.

Ulteriori dettagli o aggiornamenti possono essere consultati sull'apposita pagina nel sito del Ministero della Giustizia.  

ESENZIONE DIRITTI E BOLLI

Il Certificato è esente da bollo nei casi di richiesta per uso:
-   beneficenza ( Art. 8 Tab. all. B al D.P.R. 642/72);
-   borse di studio (Art. 11 Tab. all. B al D.P.R. 642/72);
-   decorazioni INAIL    (D .P. 29.12.46 n. 757);
-   iscrizione liste di collocamento (Art. 9 all. B al D.P.R. 642/72);
-   leva militare (Art. 2 all. B al D.P.R. 642/72);
-   Pensioni (Art. 9 all. B al D.P.R. 642/72).
Il Certificato è esente da diritti e bollo nei casi di richiesta per uso:
- adozioni speciali ( Art. 82 Legge 184/83);
- controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza (art. 10 legge 11/8/73 n. 533);
- per essere unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.);
- per essere esibito in un procedimento nel quale la persona è ammessa a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002).

A CHI RIVOLGERSI

 

 I certificati del Casellario Giudiziale (generale, penale, civile, visura, sanzioni amministrative) possono essere richiesti a qualsiasi Ufficio Locale del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente. 

A Tivoli l'ufficio locale del Casellario Giudiziale si trova presso il Palazzo di Giustizia Viale Nicolò Arnaldi, 19.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Tutti i certificati si richiedono compilando una domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale - Ufficio Locale del Casellario Giudiziale; alla domanda dovranno essere allegati la fotocopia del documento d’identità non scaduto del richiedente e le marche da bollo necessarie.

Per il certificato Generale:

  • 1 marca da bollo da € 16,00;
  • 1 marca da bollo da € 7,84 o due marche da € 3.92 per le richieste urgenti, con ritiro del certificato in giornata;
  • 1 marca da bollo da € 3,92 se il ritiro avviene dopo 3 giorni lavorativi.

Per uso adozione non è richiesta nè la marca da bollo € 16.00 nè la marca da € 3.92 per i diritti di cancelleria, ma nel caso di urgenza è dovuta la marca di € 3.92 per i diritti di urgenza.

La richiesta può essere consegnata da persona delegata dall’interessato, il quale dovrà comunque firmare personalmente l’istanza e l’atto di delega, come previsto dai modelli predisposti.

Se la richiesta viene inoltrata per posta occorrono, oltre alle marche da bollo:

  • fotocopia di documento di identità non scaduto;
  • busta già affrancata e riportante l’indirizzo del richiedente, che l’ufficio utilizzerà per la spedizione di quanto richiesto.

Per i minorenni, la domanda può essere presentata dal genitore esercente la patria potestà e, per gli interdetti, dal tutore che deve esibire il decreto di nomina.

La persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato; in mancanza del documento dell’interessato la domanda dovrà essere presentata con le formalità indicate nella circolare 3/03 Cas lett. C.

I cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono esibire il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo.

L’ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).

TEMPI DI RILASCIO

 

 

Rilascio nello stesso giorno della richiesta:

  • certificato generale urgente, possono essere rilasciati con urgenza non più di cinque certificati per persona.

Rilascio dopo tre giorni lavorativi dalla richiesta:

  • certificato generale non urgente

 

 

AVVISO

Si comunica che le procedure di certificazione effettuate sul SIC sono state adeguate alle disposizioni di cui all'art. 40 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445, come modificato dall'art. 15, comma 1, lettera a)  della L. 12 novembre 2011, n. 183. 

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2012,  ai sensi del comma 02  nei certificati  del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciati all'interessato verrà apposta, a pena di nullità, la seguente dicitura:

 

« A partire dal 1° gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi ».

 Il comma 01, difatti, precisa che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle  dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445.

 

05 GIUGNO 2012 -  AVVISO -
 
Oggetto:  modifica della dicitura apposta nei certificati rilasciati all'interessato in materia di immigrazione. 
 
Si comunica che la dicitura che compare in calce ai certificati del casellario rilasciati all’interessato  è stata  integrata come segue:
 
Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e circolare del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministero dell'Interno n. 3/2012)”.

 

VALIDITA' CERTIFICATI

Il certificato ha una validità di 6 mesi dal rilascio.