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Richiesta nulla osta/autorizzazione accordo di negoziazione assistita
F.A.Q.

1) Quali documenti è necessario consegnare alla Procura della Repubblica per ottenere il provvedimento di nulla osta/autorizzazione sull’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita?

È necessario depositare quattro copie originali dell’accordo di soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, insieme alle dichiarazioni e agli allegati dettagliatamente indicati nel provvedimento “Linee guida in materia di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 6 del D.L. 132/2014 conv. Dalla l. n. 162/2014”. Il rispetto di tali requisiti consentirà di evitare il rilievo di eventuali irregolarità che impediscono il rilascio del nulla osta/autorizzazione

2) Vi è un modo semplificato per individuare la documentazione da presentare?

Sì, il modulo appositamente predisposto, di cui è raccomandata la compilazione in base all’accordo di cui trattasi (soluzione consensuale di separazione personale in assenza o in presenza di figli da tutelare; soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio in assenza o in presenza di figli da tutelare; soluzione consensuale di modifica delle condizioni di separazione in assenza o in presenza di figli da tutelare; soluzione consensuale nel caso di modifica delle condizioni di divorzio in assenza o in presenza di figli da tutelare).

 

3) Chi può effettuare il deposito?

Anche uno solo degli avvocati sottoscrittori dell’accordo o suo delegato.

4) Entro quanto tempo deve effettuarsi il deposito?

Entro 10 giorni dalla conclusione dell’accordo (anche nel caso di richiesta di rilascio del nulla osta, nonostante la legge non specifichi alcun termine per questa eventualità).

5) Quali decisioni potrà prendere il Procuratore della Repubblica?

Potrà emettere provvedimento di diniego o di concessione del nulla osta/autorizzazione, oppure potrà adottare un provvedimento con cui l’efficacia del diniego viene subordinata alla mancata integrazione dell’accordo e/o della documentazione, da effettuarsi entro un termine perentorio non inferiore a 10 giorni (dunque, in caso di mancata integrazione assumerà efficacia il diniego; in caso contrario, il Procuratore potrà nuovamente esprimersi per il diniego o la concessione)

6) Entro quanto tempo verrà emesso il provvedimento dal Procuratore della Repubblica?

Entro un termine congruo, a seconda della complessità del caso, tendenzialmente 15 giorni.

7) Cosa accade in caso di diniego del nulla osta?

Il provvedimento di diniego del nulla osta, congruamente motivato, determina l’archiviazione del procedimento con diritto delle parti alla restituzione degli accordi depositati in originale (a eccezione di uno) e di copia dell’originale contenente il provvedimento di diniego.

8) Cosa accade in caso di diniego dell’autorizzazione?

Il provvedimento di diniego dell’autorizzazione, congruamente motivato, determina la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale nel termine ordinatorio di 5 giorni dal deposito o alla scadenza del termine perentorio fissato nel provvedimento di diniego subordinato all’integrazione dell’accordo e/o della documentazione (v. domanda 5).

9) Entro quanto tempo dovrà trasmettersi l’accordo all’Ufficiale di Stato Civile?

Entro 10 giorni dalla data di comunicazione da parte della Segreteria della Procura dell’emissione del provvedimento; ovvero, se ritirati gli originali dell’accordo prima della comunicazione della Segreteria, dalla data del ritiro certificata espressamente dall’Ufficio della Procura. L’adempimento potrà essere posto a carico di uno soltanto degli avvocati delle parti, purché sia esplicitato nel testo stesso dell’accordo.