Certificati


Richiesta nulla osta/autorizzazione accordo di negoziazione assistita
DOVE

 

Ufficio Casellario e Affari Civili

Sede: Procura della Repubblica di Tivoli – Via Antonio del Re, 24

Piano: Terra

Telefono: 0774 - 41 43 78

Fax: 0774 - 41 43 75

Email:

casellario.procura.tivoli@giustizia.it

casellario.procura.tivoli@giustiziacert.it

Orari: Mattina: Lunedì – Venerdì dalle ore 8:30 alle 13:30;

         

ATTENZIONE! È necessario il deposito (anche da parte di uno solo degli avvocati sottoscrittori dell’accordo) di quattro originali dell’accordo.

Eventuali modifiche all’atto apportate a mano dovranno essere accompagnate dalla sottoscrizione di tutte le parti e dei difensori.

INFORMAZIONI GENERALI

L’art. 6, c. 1 D.L. 132/2014 (convertito con modificazioni dalla l. 162/2014) introduce l’istituto della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati “per una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio …, di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio” e prevede che il Procuratore della Repubblica proceda ad un controllo degli accordi conclusi, rilasciando a tal fine un provvedimento di nulla osta/autorizzazione.

NULLA OSTA (in assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o in condizioni di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ovvero economicamente non autosufficienti)

REQUISITI:

a)     assistenza di almeno un avvocato per parte;

b)    sottoscrizione dell’accordo delle parti e di almeno un avvocato per parte;

c)     certificazione dell’autografia delle firme delle parti a cura dei rispettivi avvocati;

d)    nel caso di accordo finalizzato al divorzio, dichiarazione del decorso di almeno dodici mesi ininterrotti di separazione personale/sei mesi di separazione consensuale (ATTENZIONE! Nell’accordo deve dichiararsi l’eventuale conclusione dell’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero innanzi all’ufficiale dello stato civile);

e)     assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o in condizioni di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ovvero non economicamente autosufficienti, (ATTENZIONE! Da dichiarare anche nell’accordo);

DICHIARAZIONI:

f)     di aver tentato di conciliare le parti;

g)    di avere informato le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare;

h)    del rispetto dell’art. 24 comma 5, del Codice Deontologico Forense;

i)      di aver cooperato con buona fede e lealtà nelle informazioni rese e nei documenti prodotti;

j)      di aver rispettato i termini di legge per l’esperimento della negoziazione assistita;

k)    delle ragioni che hanno condotto all’adozione degli eventuali patti di trasferimento patrimoniali;

ALLEGATI:

1)    copia della convenzione di negoziazione assistita;

2)    certificato di residenza dei coniugi;

3)    stato di famiglie dei coniugi;

-       nel caso di soluzione consensuale di separazione personale: estratto dell’atto di matrimonio;

-       nel caso di soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio: atto integrale di matrimonio e copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica del verbale dell’udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati o copia autentica dell’accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita o copia dell’accordo di separazione concluso e certificato dall’Ufficiale di Stato Civile;

-        nel caso di soluzione consensuale di modifica delle condizioni di separazione: copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica del verbale dell’udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati o copi autentica dell’accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita o copia autentica dell’accordo di separazione concluso e certificato dall’Ufficiale dello Stato Civile;

nel caso di soluzione consensuale di modifica delle condizioni di divorzio: copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell’accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita o copia autentica dell’accordo di divorzio concluso e certificato dall’Ufficiale dello Stato Civile;

AUTORIZZAZIONE (in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o in condizioni di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ovvero economicamente non autosufficienti)

REQUISITI:

a)    assistenza di almeno un avvocato per parte;

b)    sottoscrizione dell’accordo delle parti e di almeno un avvocato per parte;

c)     certificazione dell’autografia delle firme delle parti a cura dei rispettivi avvocati;

d)    nel caso di accordo finalizzato al divorzio, dichiarazione del decorso di almeno dodici mesi ininterrotti di separazione personale/sei mesi di separazione consensuale (ATTENZIONE! Nell’accordo deve dichiararsi l’eventuale conclusione dell’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero innanzi all’ufficiale dello stato civile);

e)    l’indicazione, con le generalità complete, di: figli minori (se persone in condizioni di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato precisarlo); figli maggiorenni incapaci; figli maggiorenni in condizioni di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, con la descrizione della tipologia di disabilità certificata; figli maggiorenni non economicamente autosufficienti;

DICHIARAZIONI:

f)     di aver tentato di conciliare le parti;

g)    di avere informato le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare;

h)    di aver informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori

i)      su affidamento e collocamento dei figli;

j)      su esplicita previsione dei tempi di frequentazione;

k)    su condizioni economiche relative al “mantenimento” dei figli;

l)      sulle ragioni per cui si è ritenuto che l’accordo risponde all’interesse dei figli;

m)  sulle ragioni che hanno condotto all’adozione degli eventuali patti di trasferimento patrimoniali;

ALLEGATI:

1)    allegati elencati per il provvedimento di nulla osta;

2)    dichiarazione dei redditi di ciascun coniuge relativa agli ultimi tre anni;

3)    dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di ciascuna parte, ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta e depositata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;

-        qualora siano presenti figli maggiorenni in condizioni di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato: certificazione sanitaria relativa alla disabilità;

-          qualora si dia atto della esistenza di figli maggiorenni autosufficienti: autodichiarazione del figlio e copia della sua ultima dichiarazione dei redditi;

qualora si concordi l’affidamento esclusivo a favore di un solo coniuge: la documentazione comprovante le ragioni dell’accordo.

PROCEDIMENTO

L’accordo dovrà essere depositato entro 10 giorni dalla data di conclusione.

Il Procuratore della Repubblica potrà adottare un provvedimento per subordinare l’efficacia del diniego del nulla osta/autorizzazione alla mancata integrazione entro un termine perentorio, non inferiore a 10 giorni, decorrente dalla comunicazione alle parti.

Il provvedimento di rilascio o di diniego dell’autorizzazione sarà emesso entro un congruo termine dal deposito (tendenzialmente entro 15 giorni dal deposito dell’atto).

Il diniego di nulla osta determina l’archiviazione del procedimento.

Il diniego di autorizzazione determina la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale.