Si comunica che le procedure di certificazione effettuate sul SIC sono state adeguate alle disposizioni di cui all'art. 40 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445, come modificato dall'art. 15, comma 1, lettera a) della L. 12 novembre 2011, n. 183.
In particolare, a partire dal 1° gennaio 2012, ai sensi del comma 02 nei certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciati all'interessato verrà apposta, a pena di nullità, la seguente dicitura:
« A partire dal 1° gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi ».
Il comma 01, difatti, precisa che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445.
05 GIUGNO 2012 - AVVISO -
Oggetto: modifica della dicitura apposta nei certificati rilasciati all'interessato in materia di immigrazione.
Si comunica che la dicitura che compare in calce ai certificati del casellario rilasciati all’interessato è stata integrata come segue:
“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e circolare del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministero dell'Interno n. 3/2012)”.