Certificati


Attestazioni ex art. 335 c.p.p. a Soggetti Investiti di Pubbliche Funzioni. Informazioni alla polizia giudiziaria
Scheda aggiornata al 13/11/2023
DOVE

Ufficio Informazioni e Re.Ge.

Sede: Via Antonio del Re, 24

Piano: Terra (all’ingresso, dopo avere superato i controlli di sicurezza)

Telefono: 0774 – 41 43 71 / 0774 – 41 43 72 (si risponde tra le 12.30 e le 13.30)

Email: certificati_335.procura.tivoli@giustizia.it

Orari:

Mattina: Mattina: Lunedì – Venerdì dalle ore 8:30 alle 13:30 (ultimo accesso ore 12:45)

 

INFORMAZIONI GENERALI AL RE.GE.

A seguito di istanza presentata con le modalità di seguito indicate, sarà possibile ottenere il rilascio di attestazione contenente le informazioni relative alle iscrizioni nel Registro delle notizie di reato, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 335, co. 3 e 3-bis, c.p.p.

Tale articolo recita:

“1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.

Per la regolamentazione completa consultare la “Circolare 19 ottobre rilascio informazioni 335 a Soggetti pubblici” presente nella sezione “Moduli”.

SOGGETTI ABILITATI A PRESENTARE L’ISTANZA

- Uffici Giudiziari;

- Pubblica amministrazione;

- Ordini professionali;

- INAIL (Agenzie di Servizi o Personale delegato);

- Forze dell’Ordine e Polizia Giudiziaria;

- Ambasciate – Consolati;

- Curatori Fallimentari.

MODALITA’ RILASCIO ATTESTAZIONE

L’istanza può essere presentata tramite servizio postale, posta elettronica certificata o depositata presso l’Ufficio.

L’attestazione verrà rilasciata dall’Ufficio in forma scritta.

NON è necessario il preventivo nulla osta del Magistrato assegnatario per i procedimenti di competenza del Tribunale monocratico e in caso di procedimenti definiti.

È necessario il preventivo nulla osta del Magistrato assegnatario (di norma rilasciato entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta) in caso di richieste concernenti:

- reati di competenza del Tribunale collegiale;

- reati di competenza del Tribunale monocratico di cui agli artt. 572, 612-bis, 628 e 629 c.p. e art. 73 D.P.R. 309/90;

- indagati per reati di competenza del Tribunale monocratico in relazione ai quali vi siano coindagati cui siano contestati reati di competenza collegiale o ricompresi nella previsione di cui all’art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p.

CONTENUTO DELL’ATTESTAZIONE

Informazioni rilasciate:

- nominativo dei soggetti iscritti in qualità di indagati o persone offese, che risultino dipendenti della amministrazione statale o di amministrazioni locali;

- numero del procedimento;

- nominativo del Magistrato assegnatario del procedimento;

- reati iscritti (qualificazione giuridica dei fatti in indagine) e data del commesso reato.

AVVISO

L’attestazione conterrà, solo se espressamente indicato nella richiesta, anche le informazioni relative:

1) alla richiesta di fissazione udienza;

2) all’emissione dell’avviso ex art. 415-bis;

3) al luogo del commesso reato;

4) al nominativo dell’indagato (se il richiedente è la persona offesa o un interessato) o della persona offesa (se il richiedente è l’indagato o un interessato).

 

In caso di procedimenti non più in fase di indagine, solo su esplicita richiesta, verranno fornite anche le informazioni relative:

- alle richieste di archiviazione e trasmissioni degli atti al Giudice per le Indagini Preliminari;

- alle trasmissioni degli atti per competenza ad altra Autorità.