Certificato del casellario "antipedofilia"DOVE |
I certificati del Casellario Giudiziale (generale, penale, civile, visura, sanzioni amministrative, certificato "antipedofilia") possono essere richiesti a qualsiasi Ufficio Locale del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente.
A Tivoli l'ufficio locale del Casellario Giudiziale si trova presso il Palazzo di Giustizia Via Antonio del Re, 24. |
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INFORMAZIONI GENERALI | Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI." (GU n.68 del 22-3-2014 ) L'art. 2 di tale decreto introduce l'art. 25 bis nel T.U. sul Casellario Giudiziale (D.P.R. 313/2002) che dispone: "Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita' professionali o attivita' volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori." Sono previste sanzioni per il datore di lavoro che non adempie all'obbligo (art. 2 comma 2). Quanto sopra per le esigenze del datore di lavoro privato. Per gli stessi fini, alle pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi sarà rilasciato il certificato ai sensi dell'articolo 39 del T.U. (circolare del 3/4/2014 Ufficio III Ministero della Giustizia). Su questo adempimento sono intervenuti altri chiarimenti del Ministero della Giustizia: - circolare del 4 aprile 2014; - chiarimenti dell'Ufficio Legislativo relativi alla portata della norma (vedi sotto); - chiarimenti dell'Ufficio Legislativo relativi ai tempi del rilascio dei certificati (vedi sotto); - chiarimenti dell'Ufficio Legislativo relativi all'attuazione della direttiva 2001/93/UE . Problematiche applicative in materia di casellario (vedi sotto).
Il certificato Penale riporta le iscrizioni del casellario giudiziale riferite ad un determinato soggetto, così come previsto dagli artt. 3 e 25 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario.
Si ricorda che tutti i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.
Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 i fatti e le qualità personali oggetto del certificato penale possono essere autocertificati dall'interessato in sostituzione del certificato emesso dall'ufficio Locale del Casellario Giudiziale. Vi invitiamo a consultare la scheda relativa all'autocertificazione per verificare se sussistono le condizioni per ricorrere all'autocertificazione.
Ulteriori dettagli o aggiornamenti possono essere consultati sull'apposita pagina nel sito del Ministero della Giustizia.
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Documentazione richiesta | Tutti i certificati si richiedono compilando una domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale - Ufficio Locale del Casellario Giudiziale; alla domanda dovranno essere allegati la fotocopia del documento d'identità non scaduto del richiedente e le marche da bollo necessarie.
Per il certificato Penale:
- 1 marca da bollo da € 7,84 o due marche da € 3.92 per le richieste urgenti, con ritiro del certificato in giornata;
- 1 marca da bollo da € 3,92 se il ritiro avviene dopo 3 giorni lavorativi.
- 1 marca da da bollo € 16,00
La richiesta può essere consegnata da persona delegata dall'interessato, il quale dovrà comunque firmare personalmente l'istanza e l'atto di delega, come previsto dai modelli predisposti.
Se la richiesta viene inoltrata per posta occorrono, oltre alla marcha da bollo da € 16,00 ed una marca da bollo da € 3.92:
- fotocopia di documento di identità non scaduto;
- busta già affrancata e riportante l'indirizzo del richiedente, che l'ufficio utilizzerà per la spedizione di quanto richiesto.
Per i minorenni, la domanda può essere presentata dal genitore esercente la patria potestà e, per gli interdetti, dal tutore che deve esibire il decreto di nomina.
La persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato; in mancanza del documento dell'interessato la domanda dovrà essere presentata con le formalità indicate nella circolare 3/03 Cas lett. C.
I cittadini non appartenenti all'Unione Europea devono esibire il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo.
L'ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).
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chiarimenti dell'Ufficio Legislativo relativi alla portata della norma | Ministero della Giustizia UFFICIO LEGISLATIVO Oggetto: nota di chiarimento sulla portata applicativa delle disposizioni dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. *** L’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 ha introdotto nel d.P.R. n. 313 del 2002, ossia nel Testo unico in materia di casellario giudiziale, l’art. 25-bis, recante disposizioni per l’impiego al lavoro di persone che, in ragione delle mansioni attribuite, debbano avere contatti diretti e regolari con minori. Il decreto legislativo n. 30 del 2014, che attua una direttiva dell’Unione europea - n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile –, prescrive che il “soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori,” deve richiedere, prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell’assunzione al lavoro, il certificato del casellario giudiziale della persona da impiegare, “al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”. È bene precisare che, specie per questa parte, il decreto legislativo ha attuato fedelmente le prescrizioni di direttiva. L’obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula di un 2 contratto di lavoro; l’obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro. Di ciò si ha sicura conferma dalla lettura del comma 2 dell’articolo 25-bis di nuovo conio, nella parte in cui riserva la sanzione amministrativa pecuniaria, per il caso di mancato adempimento dell’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale, al “datore di lavoro”, espressione questa che non lascia margini di dubbio nell’individuazione dell’ambito di operatività delle nuove disposizioni. Esse – si ribadisce – valgono soltanto per l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, assuma la qualità di “datore di lavoro”. Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l’affermazione per la quale l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell’opera di volontari; costoro, infatti esplicano un’attività che, all’evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro. Da ultimo non sembra superfluo dare atto che, da informazioni assunte presso la direzione del Casellario giudiziale, si è appreso che i certificati sono rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta. |
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chiarimenti dell'Ufficio Legislativo relativi ai tempi del rilascio dei certificati | Ministero della Giustizia UFFICIO LEGISLATIVO Oggetto: nota di chiarimento sui tempi di rilascio dei certificati del casellario giudiziale secondo quanto disposto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. *** Come già riferito con la precedente nota di chiarimento, l’ufficio del Casellario centrale ha dato assicurazione circa la tempestività con cui saranno rilasciati i certificati richiesti a norma dell’art. 25-bis del d.P.R. n. 313 del 2002, recante disposizioni per l’impiego al lavoro di persone che, in ragione delle mansioni attribuite, debbano avere contatti diretti e regolari con minori. La struttura organizzativa di questo Ministero, richiesta per le vie brevi, ha attestato che i certificati saranno rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta. In ogni caso, onde evitare che nella fase di prima applicazione della nuova normativa, possano verificarsi inconvenienti organizzativi, si ritiene che, fatta la richiesta di certificato al Casellario, il datore di lavoro possa procedere all’impiego del lavoratore anche soltanto, ove siano organo della pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio, mediante l’acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l’assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Per l’ipotesi in cui il datore di lavoro sia privato, nelle more dell’acquisizione del certificato del casellario, sempre che puntualmente richiesto, si ritiene che si possa procedere all’assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della 2 dichiarazione sostitutiva di certificazione, eventualmente da far valere nei confronti dell’organo pubblico accertatore la regolarità della formazione del rapporto di lavoro. |
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chiarimenti dell'Ufficio Legislativo relativi all'attuazione della direttiva | Ministero della Giustizia UFFICIO LEGISLATIVO Oggetto: attuazione direttiva 2011/93/UE. Problematiche applicative in materia id casellario.
In relazione problematiche applicative in materia di casellario ed ai dubbi interpretativi formulati con riferimento all'art. 2 D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 di attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, si rappresenta quanto segue.
L'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 testualmente prevede:
"Art. 2 Modifiche al decreto del Presidente della repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:
Art. 25-bis Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro 1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita' professionali o attivita' volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori. 2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00"
La norma è destinata ad essere applicata nei confronti di tutti i datori di lavoro che intendano "impiegare al lavoro", quindi che intendano instaurare un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive, in cui la prestazione dedotta a carico del lavoratore sia quella del lavoro per lo svolgimento di attività professionali o di attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con i minori .
A tale stregua, sono datori di lavoro tutti quei soggetti che impieghino un lavoratore, a prescindere dalla durata del rapporto e della durata della prestazione, purchè l'attività dedotta sia strumentale allo svolgimento di attività professionali o di attività volontarie organizzate e risponda alle caratteristiche oggetto della previsione normativa (attività lavorativa che comporti contatti diretti e regolari con i minori).
Si osserva, inoltre, che la norma pone l'obbligo a carico del datore di lavoro in riferimento al momento in cui inizia il rapporto di lavoro: solo all'atto dell'assunzione sorge, quindi, l'obbligo e trova applicazione, per il caso di inadempimento, la correlata sanzione. Analogo obbligo sorge quando, scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore. Poichè l'obbligo del datore di lavoro si cristallizza al momento in cui lo stesso procede all'assunzione, la validità del certificato va valutata con riferimento a quel momento: non si ravvisano argomenti nè testuali nè logici nè sistematici per ritenere che il datore di lavoro abbia l'obbligo di reiterare la richiesta di certificato ogni sei mesi, ovvero alla scadenza di validità del certificato. Infine, poichè la norma non contiene alcuna previsione di retroattività (nè può applicarsi retroattivamente la relativa sanzione amministrativa, ex art. 1 della l. 689/1981) la stessa non si riferisce ai rapporti di lavoro conclusi in epoca anteriore alla entrata in vigore della norma. |
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AVVISO | Si comunica che le procedure di certificazione effettuate sul SIC sono state adeguate alle disposizioni di cui all'art. 40 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445, come modificato dall'art. 15, comma 1, lettera a) della L. 12 novembre 2011, n. 183.
In particolare, a partire dal 1° gennaio 2012, ai sensi del comma 02 nei certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciati all'interessato verrà apposta, a pena di nullità, la seguente dicitura:
« A partire dal 1° gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi ».
Il comma 01, difatti, precisa che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445.
05 GIUGNO 2012 - AVVISO -
Oggetto: modifica della dicitura apposta nei certificati rilasciati all'interessato in materia di immigrazione. Si comunica che la dicitura che compare in calce ai certificati del casellario rilasciati all’interessato è stata integrata come segue: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e circolare del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministero dell'Interno n. 3/2012)”. |
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