Amministrazione Trasparente

Premessa: sezione "Amministrazione trasparente"

Nella presente sezione sono consultabili i dati, oggetto di trattamento da parte delle pubbliche amministrazioni, per i quali il D.lgs. n. 33/2013 - come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 - stabilisce gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione. Le modalità di pubblicazione sono disciplinate dallo stesso D.lgs. n. 33/2013 che, nell'Allegato A, mediante la Tabella 1, descrive la struttura, l'articolazione e la nomenclatura della sezione denominata "Amministrazione trasparente". Per trasparenza amministrativa si intende l'accessibilità totale di dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni - come individuate dall' art. 1, comma 2, del D.lgs. n.165/2001 - allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Al riguardo, l'art. 2, comma 2, del citato Decreto legislativo, dispone che sono oggetto di pubblicazione i documenti, le informazioni e i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. L'inosservanza del predetto obbligo di pubblicazione, determina, per il cittadino, la possibilità di presentare una richiesta di Accesso civico semplice. Il decreto legislativo n. 97 del 2016, (FOIA) ha previsto un'ulteriore forma di accessibilità: l'Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA); esso consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2). Sono esclusi dall'accesso civico, in entrambe le forme, gli atti espressione della funzione giurisdizionale che è, per sua natura, preordinata alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti ed è regolata in ogni suo aspetto, anche in quello relativo alla conoscenza degli atti giudiziari, dai codici di rito vigenti. Si riporta, per i fini che qui occupano, il testo dell'art. 5-bis del D.lgs. n. 33/2013 che reca gli ambiti di esclusione e i limiti all'accesso civico:

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
  1. la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
  2. la sicurezza nazionale;
  3. la difesa e le questioni militari;
  4. le relazioni internazionali;
  5. la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  6. la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
  7. il regolare svolgimento di attività ispettive.
2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
  1. la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  2. la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  3. gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

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