Certificati


Visura delle iscrizioni
INFORMAZIONI GENERALI

Visura delle iscrizioni: chiunque può richiedere di conoscere, senza motivare la richiesta, tutte le iscrizioni a proprio carico, comprese quelle di cui non è fatta menzione nel certificato generale/penale/civile. - art. 33 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario.

La visura non ha valore di certificazione e non comporta il pagamento di alcun diritto.

Ulteriori dettagli o aggiornamenti possono essere consultati sull'apposita pagina nel sito del Ministero della Giustizia.  

A CHI RIVOLGERSI

I certificati del Casellario Giudiziale (generale, penale, civile, visura, sanzioni amministrative) possono essere richiesti a qualsiasi Ufficio Locale del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente. 

A Tivoli l'ufficio locale del Casellario Giudiziale si trova presso il Palazzo di Giustizia.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

La visura delle iscrizioni del Casellario Giudiziale può essere effettuata compilando l'apposita domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale -Ufficio Locale del Casellario Giudiziale; dovrà essere allegata la fotocopia del documento d'identità non scaduto del richiedente.

La richiesta di visura può essere consegnata da persona delegata dall'interessato, il quale dovrà comunque firmare personalmente l'istanza e l'atto di delega, come previsto dal modello predisposto. Allegando in questo caso anche la fotocopia di colui che si presenta allo sportello (delegato).

Se la richiesta viene inoltrata per posta occorre allegare:

  • fotocopia di documento di identità non scaduto
  • busta preaffrancata riportante l'indirizzo del richiedente, che l'ufficio utilizzerà per la spedizione di quanto richiesto

Per i minorenni, la domanda può essere presentata dal genitore esercente la patria potestà e, per gli interdetti, dal tutore che deve esibire il decreto di nomina.

La persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato; in mancanza del documento dell'interessato la domanda dovrà essere presentata con le formalità indicate nella circolare 3/03 Cas lett. C.

I cittadini non appartenenti all'Unione Europea devono esibire il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo.

L'ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).

TERMINI PER IL RILASCIO

Rilascio nello stesso giorno della richiesta, possono essere rilasciati non più di cinque certificati per persona.

AVVISO

Si comunica che le procedure di certificazione effettuate sul SIC sono state adeguate alle disposizioni di cui all'art. 40 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445, come modificato dall'art. 15, comma 1, lettera a)  della L. 12 novembre 2011, n. 183. 

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2012,  ai sensi del comma 02  nei certificati  del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciati all'interessato verrà apposta, a pena di nullità, la seguente dicitura:

« A partire dal 1° gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi ».

 Il comma 01, difatti, precisa che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle  dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445.

05 GIUGNO 2012 -  AVVISO -

Oggetto:  modifica della dicitura apposta nei certificati rilasciati all'interessato in materia di immigrazione. 
 
Si comunica che la dicitura che compare in calce ai certificati del casellario rilasciati all’interessato  è stata  integrata come segue:
 
Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e circolare del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministero dell'Interno n. 3/2012)”.
VALIDITA' CERTIFICATI

Il certificato ha una validità di 6 mesi dal rilascio.