Certificati


Richiesta Nulla Osta e Autorizzazioni per incidenti stradali con lesioni o decessi
Scheda aggiornata al 16/04/2020
DOVE

A causa delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 (Coronavirus), l'accesso agli sportelli nonché il rilascio di attestazioni e certificati non avverranno con le ordinarie modalità, ma secondo la regolamentazione stabilita nell'ordine di servizio per il personale amministrativo n. 5/2020 del 23 marzo 2020 i cui termini sono stati prorogati dal successivo ODS n.7/2020. Entrambi i provvedimenti sono consultabili nella sezione News della Home Page di questo sito, unitamente ad un breve riepilogo degli orari di apertura e dei servizi erogati.

 

In ogni caso, gli interessati devono presentare la richiesta di informazioni (e di copia atti), al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l’agente che ha proceduto alla rilevazione dell’incidente.

INFORMAZIONI GENERALI

Il rilascio d’informazioni (e copia di atti) nel caso di incidenti stradali è regolato dall’art. 11 del d.lgs. n. 285/1992 (oltre C.d.S.) e dall’art. 21, commi da 3 a 6 del d. P.R. n. 495/1992 (oltre Reg. C.d.S.).

Le disposizioni in esame prevedono:

a) il diritto degli interessati a chiedere agli organi di polizia intervenuti le informazioni acquisite in ordine all’incidente stradale (art. 11, comma 4, C.d.S.);

b) l’obbligo per gli interessati di rivolgere la richiesta di rilascio delle informazioni “direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l’agente che ha proceduto alla rilevazione dell’incidente” (art. 21, comma 3, Reg. C.d.S.);

c) la necessità di un previo provvedimento dell’Autorità Giudiziaria (pubblico ministero), nella specie: nulla osta, qualora l’incidente abbia causato la morte di una persona; autorizzazione, nel caso in cui dall’incidente siano derivate lesioni alle persone e sia pendente il procedimento penale (alternativamente è sufficiente l’attestazione dell’avvenuto decorso del termine utile per la presentazione della querela).

SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DELLE INFORMAZIONI

 

1. Persone coinvolte nell’incidente stradale

2. Proprietari dei veicoli coinvolti nell’incidente stradale

3. Compagnie assicuratrici dei veicoli coinvolti nell’incidente stradale (cfr. art. 148, comma 2, d. lgs. 209/2005).

INFORMAZIONI RILASCIATE

  Art. 11, comma 4, C.d.S.:

Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all’art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi”. 

INCIDENTI CHE NON ABBIANO PROVOCATO DECESSO NE’ LESIONI GRAVI O GRAVISSIME

 

Le Forze di Polizia si intendono autorizzate in via preventiva e senza specifico provvedimento della Procura della Repubblica, al rilascio, ad istanza di parte, delle informazioni (e rilascio di copie) consentite, ivi comprese annotazioni di p.g., dichiarazioni raccolte, schizzi e planimetrie.

 NON è necessaria alcuna preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Solo in casi eccezionali, contraddistinti dalla particolare gravità dei fatti, il comando può richiedere preventiva autorizzazione al Magistrato assegnatario (per il tramite dell’Ufficio Gdp) Non sono tali, e non va inoltrata alcuna richiesta alla Procura della Repubblica, i casi in cui si sia proceduto a denuncia per un reato previsto dal Codice della Strada (ad esempio artt. 186, 187, 189 CdS) ovvero per altro reato che non presenti particolare rilievo.

Nel caso in cui gli interessati si presentino direttamente alla Procura, il personale addetto segnala di recarsi presso il comando competente.

INCIDENTI CHE ABBIANO PROVOCATO DECESSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME

È necessario preventivo nulla osta/autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.

 

A tal fine, il comando che ha ricevuto l’istanza trasmette la stessa al Magistrato assegnatario, tramite PEC, all’indirizzo certificati_335.procura.tivoli@giustizia.it , indicando tutti i dati necessari per l’individuazione del procedimento.

Nel caso in cui gli interessati si presentino direttamente alla Procura, il personale addetto segnala di recarsi presso il comando competente.

Nel caso in cui gli interessati intendano presentare l’istanza alla Procura, devono compilare apposito modulo, allegando documento di riconoscimento valido ed idoneo, e fornire tutti i dati necessari per l’individuazione del procedimento, compreso il comando intervenuto. La risposta della Procura sarà trasmessa direttamente al comando stesso.