Certificati


Richiesta da parte di privati di informazioni orali o attestazioni scritte, relative al registro di cui all'art. 335 c.p.p. e sullo stato del procedimento
Scheda aggiornata al 16/04/2020
DOVE

A causa delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 (Coronavirus), l'accesso agli sportelli nonché il rilascio di attestazioni e certificati non avverranno con le ordinarie modalità, ma secondo la regolamentazione stabilita nell'ordine di servizio per il personale amministrativo n. 5/2020 del 23 marzo 2020 i cui termini sono stati prorogati dal successivo ODS n.7/2020. Entrambi i provvedimenti sono consultabili nella sezione News della Home Page di questo sito, unitamente ad un breve riepilogo degli orari di apertura e dei servizi erogati.

  

Ufficio Informazioni e Re.Ge.

Sede: Via Antonio del Re, 24

Piano: Terra (all’ingresso, dopo avere superato i controlli di sicurezza)

Telefono: 0774 – 41 43 71 / 0774 – 41 43 72 (si risponde tra le 12.30 e le 13.30)

Email: certificati_335.procura.tivoli@giustizia.it

Orari:

  • Mattina: Lunedì – Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00;

INFORMAZIONI GENERALI

A seguito di istanza presentata con le modalità di seguito indicate, sarà possibile ottenere il rilascio di attestazione contenente le informazioni relative alle iscrizioni nel Registro delle notizie di reato, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 335, co. 3 e 3-bis, c.p.p.

Tale articolo recita:

 

 


“1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.


2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.


3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.


3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.


 


Il rilascio delle informazioni potrà avvenire secondo modalità semplificata (informazioni orali) oppure modalità completa (attestazione scritta).


 

Per la regolamentazione completa consultare la “Circolare 335 a privati - estratto del 02 settembre 2019” presente nella sezione “Moduli”.

 

 

SOGGETTI ABILITATI A PRESENTARE L’ISTANZA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

 

 

SOGGETTI ABILITATI

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

MODALITA’ ATTESTAZIONE

Indagato

Documento di riconoscimento valido ed idoneo

-  Modalità semplificata (informazioni orali)

-  Modalità completa (attestazione scritta)

Persona Offesa

Documento di riconoscimento valido ed idoneo

-  Modalità semplificata (informazioni orali)

-  Modalità completa (attestazione scritta)

Difensore dell’indagato o della persona offesa

- nomina a difensore ovvero delega ad acquisire le informazioni, a firma dell’indagato o della persona offesa, autenticata dal difensore stesso o, in caso di mancata autenticazione, con allegazione di copia del documento dell’assistito;

- tesserino rilasciato dall’ordine di appartenenza.

-  Modalità semplificata (informazioni orali)

-  Modalità completa (attestazione scritta)

Soggetti diversi dai precedenti, aventi specifico interesse

- documento di riconoscimento valido;

- nel caso di istanze presentate nell’interesse di persone giuridiche o associazioni, documenti relativi alla titolarità da parte della persona ad avanzare la richiesta;

- indicazione di dati precisi ed univoci per l’individuazione del procedimento penale su cui chiedono l’attestazione;

- indicazione (sul modulo o con apposita istanza allegata al modulo) dell’interesse specifico al rilascio dell’attestazione, con eventuale documentazione.

ESCLUSIVAMENTE modalità completa (attestazione scritta)

 

MODALITA’ RILASCIO ATTESTAZIONE

 

L’istanza può essere presentata tramite servizio postale, posta elettronica certificata o depositata presso l’Ufficio.

L’attestazione verrà rilasciata dall’Ufficio in forma scritta (entro 10 giorni) o in forma orale (di regola immediatamente).

L’attestazione orale contiene le informazioni essenziali (n. del procedimento e magistrato assegnatario).